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Per questa fase di liquidazione dell’indennità, l’Ente previdenziale dei farmacisti ha optato per la modalità telematica di presentazione dell’istanza, che dovrà avvenire attraverso il portale ad accesso riservato “Enpaf online” attivo sul sito internet dell’Ente. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020. I farmacisti che ancora non fossero registrati ad “Enpaf online”, se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità.
L’Enpaf precisa che il possesso di una PEC è un obbligo imposto dalla legge a tutti i professionisti iscritti. Pertanto, non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale “Enpaf online”.
L’indennità per il mese di aprile verrà erogata automaticamente agli stessi soggetti che hanno già percepito l’indennità per il mese di marzo. Gli iscritti che, pur avendone diritto, non hanno percepito l’indennità per il mese di marzo a causa dell’esaurimento dello stanziamento, la riceveranno automaticamente, oltre che per il mese di marzo, anche per quello di aprile. Tutti questi soggetti, dunque, non devono presentare alcuna domanda. Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per il mese di marzo.
Tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l’ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di aprile, la liquidazione dell’indennità avverrà nell’ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all’Enpaf.
È bene ricordare che l’Ente anticipa il pagamento per conto dello Stato che, successivamente, provvederà al rimborso degli importi corrisposti agli iscritti. La collettività beneficiaria del reddito di ultima istanza è quella degli iscritti professionisti lavoratori autonomi. Possono presentare la domanda di indennità anche i farmacisti lavoratori autonomi, che si sono iscritti per la prima volta nell’anno 2019 e, per l’anno 2020, entro il 23 febbraio u.s..
È invece escluso dalla indennità il farmacista, lavoratore autonomo:
a. titolare di una pensione diretta, anche in regime di cumulo o totalizzazione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
b. titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c. che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all’emergenza COVID-19 o il reddito di cittadinanza;
d. che ha presentato domanda per l’indennità COVID-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
e. che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;
f. che non eserciti l’attività professionale.
A differenza del mese di marzo, possono presentare domanda anche i farmacisti lavoratori autonomi titolari di pensione indiretta o di reversibilità Enpaf, o titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Informazioni dettagliate potranno essere acquisite attraverso un documento riepilogativo pubblicato sulla home page del sito internet dell’Enpaf.

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