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Il minSal, dopo aver ricordato che la Commissione Europea, al fine di affrontare la pandemia, ha consentito di intervenire su dazi e tassazioni fornendo anche un elenco indicativo, orientativo per gli Stati Membri, che lascia liberi gli Stati di agire in base alle esigenze nazionali, ha anche osservato che la lista dei dispositivi medici presente nel citato art. 124 è stata elaborata senza un coinvolgimento diretto del Ministero della Salute.
Ad ogni modo, il Ministero della Salute nel trasmettere per quanto di competenza all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’Economia il riscontro, in spirito collaborativo, fornisce i seguenti elementi, ritenendo che rientrino tra le definizioni di:
Mascherine: rientrano nell’esenzione anche le mascherine chirurgiche autorizzate in deroga dall’ISS ex art. 15, comma 2, del dl 18/2020;
Termometri: tutti i termometri per la rilevazione della temperatura corporea;
Strumentazione per diagnostica Covid-19: anche i Saturimetri (pulsossimetri, ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile Covid-19;
Provette sterili: provette sterili per la raccolta delle urine (si precisa che si tratta di IVD ovverosia dispositivi medici in vitro).
Il Ministero ritiene, inoltre, che i concentratori di ossigeno potrebbero rientrare quale strumentazione varia utilizzata per pneumologia respiratoria, in termini generici “nelle attrezzature di ospedali da campo”.
Infine, sull’importante questione della riconduzione ad esenzione dei “detergenti disinfettanti per mani” il Ministero della Salute si rimette alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate cui compete l’esatta delimitazione del campo di applicazione della misura in oggetto.

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