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L’ultima sentenza in materia è del 10 settembre scorso e riguarda le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Il casus belli parte dalla Svezia in una causa che coinvolge il Mediatore per la difesa dei consumatori e la società Mezina che si occupa dalla produzione e vendita di medicinali e integratori alimentari, contenenti sostanze come zenzero, rosa canina, carciofo e mirtilli. Nell’ambito della commercializzazione di tali prodotti, Mezina fornisce indicazioni sulla salute quali «Lo zenzero può aiutare a mantenere la mobilità articolare e contribuire all’energia e alla vitalità»; «La rosa canina può aiutare la funzionalità delle articolazioni...». Il Mediatore per la difesa dei consumatori ha adito il Tribunale di commercio di Stoccolma, affinché vietasse a Mezina di fornire tali indicazioni sulla salute poiché non avrebbe dimostrato l’effetto fisiologico benefico di tali sostanze nutritive, sulla base di effettive prove scientifiche.
Il regolamento europeo che norma la materia disciplina le indicazioni nutrizionali figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura che nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore. Secondo tale regolamento, le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, o che sono indicate in un elenco previsto dal regolamento stesso, possono essere fornite purché siano basate su prove scientifiche generalmente accettate e ben comprese dal consumatore medio quindi non credenze o dicerie tratte dalla saggezza popolare. Fino all’adozione di tale elenco, però, le indicazioni sulla salute possono essere fatte «sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare».
Secondo l’industria produttrice il regolamento non può essere interpretato nel senso di imporre all’operatore del settore alimentare che produca le proprie prove e prepari lui stesso studi scientifici.
Secondo la Corte invece, il regolamento deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito del regime transitorio istituito da quest’ultimo, l’onere della prova e il livello di prova richiesto relativamente alle indicazioni sulla salute esige che l’operatore del settore alimentare interessato sia in grado di giustificare le indicazioni che fornisce sulla base di prove scientifiche generalmente accettate e che tali indicazioni siano basate su elementi oggettivi che godano di un consenso scientifico sufficiente.
Disco rosso, quindi, per l’azienda produttrice. Unica consolazione la non applicabilità della normativa sulle pratiche commerciali sleali (che in caso di condanna comporta sanzioni, almeno in Italia, abbastanza dissuasive ndr), poiché il regolamento contiene norme specifiche riguardo alle indicazioni sulla salute che compaiono nell’etichettatura dei prodotti e sono queste, quindi, ad applicarsi rispetto alla normativa generale relativa alla pubblicità ingannevole.

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